La diffamazione ai tempi del web

Se io pubblico sul mio profilo privato, dove ho almeno un “contatto”, o in un gruppo chiuso con almeno un altro membro, che il concessionario del mio paese è un ladro, sono denunciabile con una pena maggiore perchè via web:Il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595 del codice penale:
“Chiunque, […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.”

(fonte della citazione: questo chiarissimo articolo)

Seguimi su facebook e su twitter

La diffamazione ai tempi del web

4 pensieri su “La diffamazione ai tempi del web

  1. […] -se l’atto è grave o ripetuto, se il cyberbullo non fa parte della stessa struttura scolastica, se fa parte delle stessa ma il fenomeno viene sottovalutato o non correttamente gestito dall’educatore di riferimento / preside, il genitore si rivolgerà alla polizia postale e delle comunicazioni (o i carabinieri), che gli spiegherà le varie possibilità e gli aspetti legali dell’atto; […]

    "Mi piace"

Lascia un commento